Il 19 dicembre 2024, la Commissione Europea ha adottato un divieto sull’uso del bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti (MCA), a causa del suo impatto potenzialmente dannoso sulla salute. Il BPA è una sostanza chimica utilizzata nella produzione di alcune plastiche e resine.
Il divieto significa che il BPA non sarà consentito nei prodotti che entrano in contatto con alimenti o bevande, come il rivestimento di lattine di metallo, bottiglie di plastica riutilizzabili, refrigeratori per la distribuzione dell’acqua e altri utensili da cucina. Il BPA è già vietato nell’UE per biberon e prodotti simili.
Per la maggior parte dei prodotti, ci sarà un periodo di eliminazione graduale di 18 mesi, e eccezioni molto limitate laddove non esistano alternative, per dare all’industria il tempo di adattarsi ed evitare interruzioni nella catena alimentare. Il divieto comprende anche altri bisfenoli dannosi per il sistema riproduttivo ed endocrino.
Al momento, i regolamenti non sono stati pubblicati ufficialmente e dovrebbero essere coerenti con la proposta pubblicata nel giugno di quest'anno.
Il contenuto principale è il seguente:
1. Divieto dell'uso del BPA
È vietato utilizzare BPA e i suoi sali in adesivi, gomma, resine a scambio ionico, plastica, inchiostri da stampa, siliconi, vernici e rivestimenti utilizzati in materiali e articoli a contatto con gli alimenti. A meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Divieto della presenza di BPA negli MCA
I materiali e gli articoli a contatto con gli alimenti che sono stati fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato del bisfenolo non devono contenere BPA residuo.
3. Divieto dell'uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o derivati pericolosi del bisfenolo
L'uso di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o derivati pericolosi del bisfenolo nella produzione di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e l'immissione sul mercato di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti fabbricati utilizzando bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o derivati pericolosi del bisfenolo i derivati del bisfenolo sono vietati.
4. Modifica al regolamento (UE) n. 10/2011
• All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «6. In deroga all'articolo 5, il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano ("bisfenolo A" o "BPA") (n. CAS 80-05-7) e altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi del bisfenolo come definiti e rientranti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento [inserire il riferimento al presente regolamento] possono essere utilizzati solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica in conformità a tale regolamento.";
• nella tabella 1 dell'allegato I, le voci relative alla sostanza n. 151 (2,2-bis(4-idrossifenil)propano) e alla sostanza n. 154 (4,4′-diidrossidifenilsolfone) sono cancellate.
Orario di pubblicazione: 31 dicembre 2024