Il regolamento REACH dell'UE aggiunge clausole restrittive a D4, D5, D6

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Il regolamento REACH dell'UE aggiunge clausole restrittive a D4, D5, D6

https://www.btf-lab.com/btf-testing-chemistry-lab-introduction-product/

Il 17 maggio 2024, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (UE) ha pubblicato (UE) 2024/1328, rivedendo la voce 70 dell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni nell'allegato XVII del regolamento REACH per limitare l'ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e dodecilesasilossano (D6) in sostanze o miscele. Le nuove condizioni di commercializzazione per i cosmetici da risciacquo contenenti D6 e i cosmetici residenti contenenti D4, D5 e D6 entreranno in vigore dal 6 giugno 2024.

Secondo il regolamento REACH approvato nel 2006, i nuovi regolamenti limitano rigorosamente l'uso delle seguenti tre sostanze chimiche nei cosmetici non gonococcici e in altri prodotti di consumo e professionali.

·Ottametilciclotetrasilossano (D4)

N. CAS 556-67-2

CE n. 209-136-7

·Decametilciclopentasilossano (D5)

N. CAS 541-02-6

CE n. 208-764-9

·Dodecilcicloesasilossano (D6)

N. CAS 540-97-6

N. CE 208-762-8

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

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Laboratorio di certificazione CE UE

Le nuove restrizioni specifiche sono le seguenti:

1. Dopo il 6 giugno 2026 non può essere immesso sul mercato: a) come sostanza stessa; (b) come costituente di altre sostanze; Oppure (c) nella miscela, la concentrazione è pari o superiore allo 0,1% del peso della sostanza corrispondente;

2. Dopo il 6 giugno 2026, non potrà essere utilizzato come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pelle e pellicce.

3. In deroga:

(a) Per D4 e D5 nei cosmetici lavati, il punto 1, lettera c), dovrebbe applicarsi dopo il 31 gennaio 2020. A questo proposito, per "cosmetici lavabili con acqua" si intendono i cosmetici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento ( CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, nelle normali condizioni d'uso, vengono risciacquati con acqua dopo l'uso;

(b) Tutti i cosmetici diversi da quelli menzionati nel paragrafo 3, lettera a), paragrafo 1 si applicano dopo il 6 giugno 2027;

(c) Per i dispositivi (medici) definiti all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, il primo comma si applica applicare dopo il 6 giugno 2031;

(d) Per i farmaci definiti all'articolo 1, punto 2 della Direttiva 2001/83/CE e i farmaci veterinari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/6, il paragrafo 1 si applica dopo il 6 giugno 2031;

(e) Per D5 come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, cuoio e pellicce, i paragrafi 1 e 2 si applicano dopo il 6 giugno 2034.

4. In via di esenzione, il comma 1 non si applica:

(a) Immettere sul mercato i prodotti D4, D5 e D6 per i seguenti usi industriali: - come monomeri per la produzione di polimeri organosilicici, - come intermedi per la produzione di altre sostanze siliconiche, - come monomeri nella polimerizzazione, - per la formulazione o (ri) imballaggio di miscele- Utilizzate per la produzione di beni- Non utilizzate per il trattamento superficiale dei metalli;

(b) Immettere D5 e D6 sul mercato per l'uso come dispositivi (medici) come definiti nell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura delle stomie;

(c) Mettere D5 sul mercato affinché i professionisti possano pulire o restaurare oggetti d'arte e d'antiquariato;

(d) Lanciare D4, D5 e D6 sul mercato come reagenti di laboratorio per attività di ricerca e sviluppo in condizioni regolamentate.

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Laboratorio di certificazione CE UE

5. In deroga, il paragrafo 1, lettera b), non si applica a D4, D5 e D6 immessi sul mercato: - come componenti di polimeri di organosilicio - come componenti di polimeri di organosilicio nelle miscele specificate al paragrafo 6.

6. In deroga, il paragrafo 1, lettera c), non si applica alle miscele contenenti D4, D5 o D6 come residui di polimeri di organosilicio immessi sul mercato alle seguenti condizioni:

(a) La concentrazione di D4, D5 o D6 è pari o inferiore all'1% del peso della sostanza corrispondente nella miscela, utilizzata per incollare, sigillare, incollare e colare;

(b) Una miscela di rivestimenti protettivi (compresi i rivestimenti per navi) con una concentrazione di D4 pari o inferiore allo 0,5% in peso, o una concentrazione di D5 o D6 pari o inferiore allo 0,3% in peso;

(c) La concentrazione di D4, D5 o D6 è pari o inferiore allo 0,2% del peso della sostanza corrispondente nella miscela e viene utilizzata come attrezzatura (medica) come definita all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE ) 2017/745 e dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, ad eccezione delle apparecchiature di cui al paragrafo 6, lettera d);

(d) Concentrazione di D5 pari o inferiore allo 0,3% in peso della miscela o concentrazione di D6 pari o inferiore all'1% in peso della miscela, utilizzata come strumento definito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017 /745 per impronte dentarie;

(e) La concentrazione di D4 nella miscela è pari o inferiore allo 0,2% in peso, o la concentrazione di D5 o D6 in qualsiasi sostanza nella miscela è pari o inferiore all'1% in peso, utilizzata come solette in silicone o ferri di cavallo per cavalli;

(f) La concentrazione di D4, D5 o D6 è pari o inferiore allo 0,5% del peso della sostanza corrispondente nella miscela, utilizzata come promotore di adesione;

(g) la concentrazione di D4, D5 o D6 è pari o inferiore all'1% del peso della sostanza corrispondente nella miscela, utilizzata per la stampa 3D;

(h) La concentrazione di D5 nella miscela è pari o inferiore all'1% in peso, oppure la concentrazione di D6 nella miscela è pari o inferiore al 3% in peso, utilizzata per la prototipazione rapida e la fabbricazione di stampi o per applicazioni ad alte prestazioni stabilizzate da cariche di quarzo;

(i) la concentrazione di D5 o D6 è pari o inferiore all'1% del peso di qualsiasi sostanza nella miscela, utilizzata per la tampografia o la fabbricazione; (j) La concentrazione di D6 è pari o inferiore all'1% del peso della miscela, utilizzata per pulizie professionali o restauro di oggetti d'arte e di antiquariato.

7. A titolo di esenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato o all'uso del D5 come solvente in sistemi di lavaggio a secco chiusi e strettamente controllati per tessuti, cuoio e pellicce, in cui il solvente detergente viene riciclato o incenerito.

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avrà forza vincolante complessiva e sarà direttamente applicabile a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

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logo di certificazione ce

Riepilogo:

Poiché D4, D5 e D6 sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), presentano un'elevata persistenza e bioaccumulo (vPvB). D4 è anche riconosciuto come persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT) e quando D5 e D6 contengono lo 0,1% o più di D4, sono anche riconosciuti come dotati di caratteristiche PBT. Considerando che i rischi dei prodotti PBT e vPvB non sono stati completamente controllati, le restrizioni rappresentano la misura di gestione più adatta.

Dopo la restrizione e il controllo dei prodotti di risciacquo contenenti D4.D5 e D6, il controllo dei prodotti non di risciacquo contenenti D4.D5 e D6 sarà rafforzato. Allo stesso tempo, considerando gli attuali ampi scenari applicativi, le restrizioni sull’uso di D5 nel lavaggio a secco di tessuti, pelle e pellicce, nonché le restrizioni sull’uso di D4.D5 e D6 nei prodotti farmaceutici e veterinari, saranno rinviate .

Data l’applicazione su larga scala di D4.D5 e D6 nella produzione di polidimetilsilossano, non esistono restrizioni rilevanti su questi usi. Allo stesso tempo, per chiarire la miscela di polisilossano contenente residui di D4, D5 e D6, sono stati previsti corrispondenti limiti di concentrazione anche in diverse miscele. Le aziende interessate dovrebbero leggere attentamente le clausole pertinenti per evitare che il prodotto sia soggetto a clausole restrittive.

Nel complesso, le restrizioni su D4.D5 e D6 hanno un impatto relativamente limitato sull’industria nazionale del silicone. Le aziende possono soddisfare la maggior parte delle restrizioni considerando le questioni residue di D4.D5 e D6.

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Orario di pubblicazione: 31 luglio 2024