La Commissione europea ha proposto un regolamento (UE) sull'uso del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e loro derivati nei materiali e articoli a contatto con gli alimenti. La scadenza per il feedback su questo progetto di legge è l'8 marzo 2024.BTF Testing Lab desidera ricordare a tutti i produttori di prepararsi per il progetto il prima possibile e di condurretest sui materiali a contatto con gli alimenti.
Il contenuto principale della bozza è il seguente:
1. Proibire l'uso del BPA nei materiali a contatto con gli alimenti
1) È vietato utilizzare sostanze BPA (n. CAS 80-05-7) nel processo di produzione di vernici e rivestimenti, inchiostri da stampa, adesivi, resine a scambio ionico e gomme che entrano in contatto con gli alimenti, nonché per immettere sul mercato prodotti finali a contatto con gli alimenti composti parzialmente o interamente da tali materiali.
2) È consentito utilizzare il BPA come sostanza precursore per sintetizzare BADGE e i suoi derivati e utilizzarli come monomeri per vernici e rivestimenti ad alta resistenza con i gruppi BADGE per la produzione e la commercializzazione, ma con le seguenti limitazioni:
·Prima delle successive fasi di produzione, la vernice e il rivestimento per carichi pesanti del gruppo BADGE epossidico liquido devono essere ottenuti in un lotto identificabile separato;
·Il BPA che migra da materiali e prodotti rivestiti con gruppi funzionali BADGE in vernici e rivestimenti pesanti non deve essere rilevato, con un limite di rilevamento (LOD) di 0,01 mg/kg;
·L'uso di vernici e rivestimenti per carichi pesanti contenenti gruppi BADGE nella produzione di materiali e prodotti a contatto con gli alimenti non deve causare idrolisi o qualsiasi altra reazione durante il processo di fabbricazione del prodotto o a contatto con gli alimenti, con conseguente presenza di BPA nei materiali, articoli o cibo.
2. Revisione della normativa relativa al BPA (UE) n. 10/2011
1) Eliminare la sostanza 151 (CAS 80-05-7, Bisfenolo A) dall'elenco positivo delle sostanze autorizzate dal Regolamento (UE) n. 10/2011;
2) Aggiungere la sostanza n. 1091 (CAS 2444-90-8, 4,4 '- Isopropylenediphenoate Disodium) all'elenco positivo, limitato a monomeri o altre sostanze di partenza della resina polisulfonica per membrane filtranti sintetiche, e la quantità di migrazione non può essere rilevata ;
3) Modifica (UE) 2018/213 che abroga la (UE) n. 10/2011.
3. Revisione dei regolamenti relativi al BPA (CE) n. 1985/2005
1) Divieto di utilizzare BADGE per produrre contenitori per alimenti con capacità inferiore a 250L;
2) Le vernici trasparenti e i rivestimenti prodotti a base di BADGE possono essere utilizzati per contenitori alimentari con una capacità compresa tra 250 L e 10.000 L, ma devono rispettare i limiti di migrazione specifici per BADGE e suoi derivati elencati nell'Allegato 1.
4. Dichiarazione di conformità
Tutti i materiali a contatto con gli alimenti che circolano sul mercato e gli articoli soggetti a restrizioni da questo regolamento devono avere una dichiarazione di conformità, che dovrebbe includere l'indirizzo e l'identità del distributore, produttore o distributore di prodotti importati; Le caratteristiche dei materiali intermedi o finali a contatto con gli alimenti; Il momento della dichiarazione di conformità e della conferma che i materiali intermedi a contatto con gli alimenti e i materiali finali a contatto con gli alimenti sono conformi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
I produttori devono condurretest sui materiali a contatto con gli alimentiil più presto possibile e rilasciare una dichiarazione di conformità.
URL:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13832-Food-safety-restrictions-on-bisphenol-A-BPA-and-other-bisphenols-in- materiali-a-contatto-alimentare_it
Orario di pubblicazione: 06-marzo-2024