L’UE ha apportato revisioni sostanziali alle proprie normative sulle batterie e sulle batterie usate, come delineato nel Regolamento (UE) 2023/1542. Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 luglio 2023, modificando la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE) 2019/1020, abrogando la Direttiva 2006/66/CE. Questi cambiamenti entreranno in vigore il 17 agosto 2023 e avranno un impatto significativo sul settore delle batterie nell’UE.
1. Ambito e dettagli della normativa:
1.1 Applicabilità di vari tipi di batterie
Questo regolamento si applica a tutte le categorie di batterie prodotte o importate nell'Unione Europea e immesse sul mercato o messe in uso, tra cui:
① Batteria portatile
② Batterie di avviamento, illuminazione e accensione (SLI)
③ Batteria per trasporto leggero (LMT)
④ Batterie per veicoli elettrici
⑤Batterie industriali
Si applica anche alle batterie incluse o aggiunte ai prodotti. Anche i prodotti con batterie non separabili rientrano nell'ambito di applicazione di questo regolamento.
1.2 Disposizioni sui pacchi batterie non separabili
Essendo un prodotto venduto come pacco batteria inseparabile, non può essere smontato o aperto dagli utenti finali ed è soggetto agli stessi requisiti normativi delle singole batterie.
1.3 Classificazione e conformità
Per le batterie appartenenti a più categorie, verrà applicata la categoria più rigorosa.
Anche le batterie che possono essere assemblate dagli utenti finali utilizzando kit fai da te sono soggette a questo regolamento.
1.4 Requisiti e regolamenti completi
Questo regolamento stabilisce requisiti di sostenibilità e sicurezza, etichettatura ed etichettatura chiare e informazioni dettagliate sulla conformità delle batterie.
Delinea il processo di valutazione delle qualifiche e definisce le responsabilità degli operatori economici.
1.5 Contenuto dell'appendice
L'allegato copre un'ampia gamma di indicazioni di base, tra cui:
Restrizione delle sostanze
Calcolo dell'impronta di carbonio
Prestazioni elettrochimiche e parametri di durabilità delle batterie portatili universali
Requisiti di prestazioni elettrochimiche e durata per batterie LMT, batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e batterie per veicoli elettrici
norme di sicurezza
Lo stato di salute e la durata prevista delle batterie
Contenuto dei requisiti della Dichiarazione di conformità UE
Elenco delle materie prime e delle categorie di rischio
Calcolare il tasso di raccolta delle batterie portatili e delle batterie usate LMT
Requisiti di stoccaggio, movimentazione e riciclaggio
Contenuto del passaporto della batteria richiesto
Requisiti minimi per il trasporto delle batterie usate
2. Nodi temporali e norme transitorie degne di nota
Il Regolamento (UE) 2023/1542 è entrato ufficialmente in vigore il 17 agosto 2023, stabilendo un calendario scaglionato per l’applicazione delle sue disposizioni per garantire una transizione agevole per le parti interessate. La piena attuazione del regolamento è prevista per il 18 febbraio 2024, ma disposizioni specifiche prevedono tempistiche di attuazione diverse, come segue:
2.1 Clausola di attuazione ritardata
L’articolo 11 (Staccabilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie LMT) si applicherà solo a partire dal 18 febbraio 2027
L'intero contenuto dell'articolo 17 e del capitolo 6 (Procedura di valutazione delle qualifiche) è stato rinviato al 18 agosto 2024
L'attuazione delle procedure di valutazione della conformità previste dagli articoli 7 e 8 è rinviata di 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2.
Il capitolo 8 (Gestione dei rifiuti delle batterie) è stato rinviato al 18 agosto 2025.
2.2 Continuazione dell'applicazione della Direttiva 2006/66/CE
Nonostante le nuove normative, il periodo di validità della Direttiva 2006/66/CE continuerà fino al 18 agosto 2025 e le disposizioni specifiche saranno prorogate dopo tale data:
L’articolo 11 (Smantellamento di pile e accumulatori usati) resterà in vigore fino al 18 febbraio 2027.
L’articolo 12, commi 4 e 5 (Gestione e riciclaggio) rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, l’obbligo di fornire dati alla Commissione Europea ai sensi di questo articolo è stato prorogato fino al 30 giugno 2027.
L’articolo 21, comma 2 (Etichettatura) continuerà ad applicarsi fino al 18 agosto 2026.
Orario di pubblicazione: 02 gennaio 2024